A tutte le amministrazioni comunali
A tutte le comunità montaneAi prefetti della Repubblica
e, per conoscenza:
Al Ministero dell'interno
Al Ministero di grazia e giustizia
Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al commissario dello Stato nella regione Sicilia
Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna
Al commissario di Governo nella regione Friuli - Venezia Giulia
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta
Ai commissari di Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano
Agli assessori regionali alla sanità delle regioni a statuto
ordinario e speciale
Agli assessori provinciali alla sanità di Trento e Bolzano
All'Associazione nazionale comuni italiani
All'Istituto superiore di sanità
1. PREMESSA.
L'entrata in vigore del nuovo regolamento di polizia mortuaria
approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ha
comportato la formulazione, da parte delle competenti autorità locali, di numerosi quesiti interpretativi.
Al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale
l'applicazione di detto decreto del Presidente della Repubblica, anche
alla luce della sentenza della Corte costituzionale 8-22 aprile 1991,
n. 174, si ritiene necessario fornire i seguenti chiarimenti, dopo
aver sentito il Consiglio superiore di sanità.
2. ARMONIZZAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA
CON LA NUOVA STRUTTURA DELLA SANITÀ PUBBLICA, CONSEGUENTE ALLA DELEGA
OPERATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 616 DEL 1977 E
ALLA RIFORMA SANITARIA DI CUI ALLA LEGGE N. 833 DEL 1978.
2.1.
Con il decreto del Presidente della Repubblica
n.285/1990 si era inteso
attribuire ai coordinatori sanitari delle unità sanitarie locali ed
ai direttori sanitari degli ospedali compiti, in materia di polizia
mortuaria, che la precedente normativa assegnava agli ufficiali
sanitari, ed ai medici provinciali, intendendo così individuare
figure tecniche, investite di compiti strettamente sanitari, che,
attraverso l'esercizio della facoltà di delega, avrebbero poi
organizzato, in relazione ai luoghi e alle circostanze, i relativi
servizi.
Con la richiamata sentenza n. 174/1991 la Corte costituzionale ha
sancito che non spetta allo Stato individuare nei coordinatori
sanitari delle unità sanitarie locali della regione Lombardia gli
uffici competenti per l'esercizio dei compiti specifici in materia di
polizia mortuaria, così come previsto dagli articoli 37/2, 39/1,
43/1, 45/2, 45/3, 46/1, 48, 51/2, 83/3, 86/4, 88, 94/1 e 96/2 e nei
direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall'art. 39/1
del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
Al riguardo questo Ministero ha avviato la procedura per la
estensione di quanto vigente per la regione Lombardia alle altre
regioni e province autonome che si concretizzerà con l'emanazione di
un decreto del Presidente della Repubblica di modifica per gli
articoli di cui sopra.
2.2.
L'art. 1/1, richiama le disposizioni sulla
dichiarazione e sull'avviso di morte di cui al titolo VII del regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238. La dichiarazione di morte viene fatta
entro 24 ore dal decesso all'ufficiale di stato civile del luogo di
decesso da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da
un loro delegato (anche impresa di pompe funebri) o, in mancanza, da
persona informata del decesso.
Detta dichiarazione è iscritta a cura dell'ufficiale di stato
civile nella prima parte dei registri di morte, ai sensi dell'art. 136
del citato testo unico n. 1238/1939.
2.3.
L'art. 1/4 prevede che in caso di decesso senza
assistenza medica la denuncia della causa di morte è fatta dal medico
necroscopo. L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da
parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente
dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso. Il medico
curante deve compilare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, unicamente la
scheda ISTAT.
2.4.
Nell'art.
1/7 del decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990 si prevede che il
comune in cui è avvenuto il decesso invii copia della scheda di
morte, entro trenta giorni, all'unità sanitaria locale in cui detto
comune è compreso; dall'unità sanitaria locale di decesso deve
essere inviata copia della scheda di morte a quella di residenza del
deceduto, se diversa per finalità statistiche, epidemiologiche ed al
fine di cancellare il deceduto dall'elenco degli assistiti dal
Servizio sanitario nazionale. Si può ritenere che in tal caso si
debba provvedere entro ulteriori trenta giorni.
Per tenere conto che per effetto della legge di riforma sanitaria le
competenze degli uffici di igiene comunali sono state trasferite alle
unità sanitarie locali, nell'art.
1/8 si prevede che il registro con l'elenco dei deceduti e la
relativa causa di morte debba essere tenuto presso l'unità sanitaria
locale (generalmente al servizio igiene pubblica). Nel caso di comuni
comprendenti più unità sanitarie locali, è competenza regionale
l'individuazione dell'unità sanitaria locale che dovrà tenere il
registro in questione.
3. DELIMITAZIONE DEL PERIODO DI ACCERTAMENTO DELLA MORTE.
AUSILIO DELL'ECG.
3.1. Il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni
di vita è di 24 ore (portato a 48 ore nei casi di morte improvvisa o
con dubbi di morte apparente).
La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di
15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore. Sono fatti salvi i casi di
decapitazione, maciullamento, morte dovuta a malattia
infettivo-diffusiva.
La delimitazione del periodo di effettuazione dell'accertamento
necroscopico, specie nei casi di decesso antecedenti festività, rende
necessaria l'attivazione di uno specifico servizio di guardia
necroscopica. In alternativa, è consentito dotare il medico
necroscopo di apposite apparecchiature di ausilio per l'accertamento
della morte.
In tal caso, dopo il decesso, anche prima delle 15 ore, ai sensi
del combinato disposto dell'art. 4/5 e dell'art. 8, il medico accerterà la morte con registrazione, protratta per almeno 20 minuti prima, di
un elettrocardiografo.
Sono fatte salve le disposizioni della legge 2 dicembre 1975, n. 644,
e successive modificazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di
trapianto terapeutico).
3.2.
I cadaveri non possono essere sottoposti a
conservazione in celle frigorifere o con apparecchi refrigeratori nel
periodo di osservazione.
Uniche eccezioni si hanno nei seguenti casi:
- accertamento preliminare di morte con ECG ai sensi dell'art.
8 del decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990;
- decesso con decapitazione o maciullamento;
- speciali ragioni igieniche sanitarie di cui all'art.
10 del decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990.
4. DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DEI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE,
DEGLI OBITORI. COMPETENZE GESTIONALI E DOTAZIONI DI STRUTTURE.
4.1.
La materia disciplinata dal Capo
III consente, rispetto alle analoghe disposizioni dell'abrogato
decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975, di meglio
definire le funzioni, gli obblighi, la titolarità, la collocazione.
Le funzioni si distinguono in:
a) osservazione: di salme di persone morte in abitazioni inadatte o
nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di
osservazione; di salme di persone morte a seguito a qualsiasi
accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; di salme di persone
ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il
riconoscimento;
b) obitoriali: con osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri
di persone decedute senza assistenza medica; deposito per periodo
indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per
autopsie e accertamenti medico-legali, riconoscimento, trattamento
igienico-conservativo; deposito, riscontro diagnostico e autopsia
giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori
di radioattività.
Le funzioni possono essere riunite in un unico locale nei comuni
con popolazione minore di 5.000 abitanti.
4.2. Le unità sanitarie locali nel territorio di propria
competenza individuano gli obitori ed i depositi di osservazione nei
quali prevedere la dotazione di celle frigorifere di cui all'art. 15.
Sono stati fissati i seguenti standards:
posti salma refrigerati, con un minimo di 5, in misura pari ad 1
ogni 20.000 abitanti a cui aggiungere celle isolate per cadaveri
portatori di radioattività in misura pari a 1 ogni 100.000 abitanti.
Per posto salma refrigerato è da intendersi quello realizzato, anche
in forma indistinta, in apposite celle frigorifere.
All'allestimento delle attrezzature necessarie, nonché alla
gestione, provvede il comune cui l'obitorio ed il deposito di
osservazione appartengono, secondo forme di gestione o di convenzione
individuate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
L'attività in questione è servizio pubblico obbligatorio.
4.3.
Restano fermi gli obblighi di dotazione del deposito di
osservazione, comunemente chiamato camera mortuaria e di sala settoria
per le autopsie, per gli ospedali, ai sensi dell'art. 2 del regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1631. Le salme di persone decedute
presso case di cura o istituti di ricovero per anziani, non dotati di
depositi di osservazione, vengono trasportate, con le cautele di cui
all'art.
17 del decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990, al deposito di
osservazione di cui all'art. 12.
5. TRASPORTO DI CADAVERI SU DISPOSIZIONE DI PUBBLICA AUTORITA'.
5.1.
In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente,
anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità
giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), il comune del luogo dove
è avvenuto il decesso è tenuto, salvo speciali disposizioni dei
regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di
trasporto fino al locale identificato dal comune come deposito di
osservazione o, se è il caso, all'obitorio.
Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a
locali diversi da quelli individuati in via generale dal comune, il
trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del
comune con connessi oneri e quindi a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.
5.2.
In generale l'autorizzazione al trasporto è rilasciata
dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.
Fanno eccezione:
a) i trasporti di prodotti abortivi, di cui all'art 7/2
del decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990 per i quali è
competente l'unità sanitaria locale;
b) i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o
per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali è la pubblica
autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia
all'incaricato del trasporto e una al sindaco del comune di decesso.
Il sindaco del comune di decesso è tenuto ai sensi dell'art.34/1 del
decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990, ad autorizzare il
trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche
se situato fuori dal proprio comune) al luogo di sepoltura.
5.3.
Il trasporto dei cadaveri si esegue, ai sensi dell'art.19
. comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990, unicamente a mezzo di
carro funebre avente i requisiti di cui all'art.20
del richiamato decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990.
Il trasporto di cadaveri di cui la pubblica autorità abbia
disposto la rimozione può avvenire anche a mezzo di un contenitore
rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e
disinfettabile. In alternativa è consentita per tali trasporti
l'utilizzazione delle normali casse di legno purché il cadavere venga
racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.
5.4.
Per incaricato del trasposto della salma di cui al
combinato disposto degli articoli 19
e 23
del decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990, è da intendersi il
dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata:
a) da impresa funebre in possesso congiuntamente delle
autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all'art.
115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
b) da un ente locale che svolge servizio pubblico secondo una delle
forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettate
l'incaricato del trasposto alla normativa prevista per gli incaricati
di pubblico servizio dall'art. 358 del codice penale, come modificato
dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, ed il trasporto stesso deve
avvenire con mezzi indicati nell'art. 20
del decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990.
6. APPLICAZIONE DEL DIRITTO FISSO DI PRIVATIVA AL TRASPORTO DI
CADAVERI CON SOSTA INTERMEDIA.
Ai fini dell'applicazione dei diritto fisso di cui all'art. 19
del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 vale il criterio che il
trasporto funebre, dalla partenza all'arrivo, si esegue col medesimo
carro laddove non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o quando la
sosta sia limitata al solo svolgimento dei riti religiosi o civili.
7. MALATTIE INFETTIVO- DIFFUSIVE.
Per il trasporto di deceduti di malattie infettive-diffusive (art.
18 e 25), e per le esumazioni straordinarie delle relative salme (art.
84) l'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità deve
intendersi quello di cui all'art. 1 del decreto del Ministro della
sanità 15 dicembre 1990 per le classi 1a, 2a e 3a dell'annesso
allegato, nelle more dell'emanazione di uno specifico elenco da parte
del Ministero della sanità.
Si ricorda al riguardo che le prescrizioni sono da applicare
unicamente nel caso di morte dovuta ad una delle malattie infettivo
diffusive comprese in tale elenco.
Relativamente a quanto prescritto dall'art.18
comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990, e cioè che la salma
del deceduto per malattia infettiva di cui all'apposito elenco
pubblicato dal Ministero della sanità, dopo il periodo di
osservazione, debba venire deposta nella cassa con gli indumenti di
cui è rivestita, si deve intendere che è vietato svestire la salma
degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato
rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa
sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano
posti sopra quelli che già indossa.
8. TRASPORTI INTERNAZIONALI DI SALME, CENERI, RESTI MORTALI.
8.1.
La convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio
1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio
1937, n. 1379, non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti
mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.
Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il sindaco
a rilasciare l'autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in
lingua francese. L'autorizzazione dovrà recare le generalità del de
cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione),
la destinazione. Il trasporto dell'urna (o della cassetta dei resti)
non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche
stabilite per il trasporto delle salme. Il trasporto di ceneri o resti
mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di
Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28
e 29
del decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990, ma non le misure
precauzionali dicarattere igienico stabilite per il trasporto dei
cadaveri.
8.2.
La documentazione da presentare alla prefettura in caso
di estradizione di salma di cui all'art. 29
del decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990 è, oltre a quanto
stabilito alle lettere a) e b) del primo comma, la seguente:
- estratto dell'atto di morte in bollo;
- certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono
state osservate le disposizioni di cui all'art. 32
del decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990 e in caso di morti
di malattie infettive diffusive anche quanto previsto dagli
articoli 18
e 25
;
- autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal sindaco del comune
in cui è avvenuto il decesso.
8.3. La documentazione da presentare all'autorità
consolare italiana in caso di introduzione in Italia di salma di
cui all'art. 28
del decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990 è oltre a quanto
stabilito alla lettera a) del primo comma la seguente:
- estratto dell'atto di morte in bollo;
- certificato dell'autorità sanitaria del Paese straniero dal
quale risulti che sono state osservate le prescrizioni
previste dagli articoli 30
e 32
del decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990;
- l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'autorità competente del Paese di estradizione;
certificato medico dal quale risulti la causa di morte.
8.4.
Per la comunicazione dell'autorità consolare italiana
al Ministero degli affari esteri della richiesta di traslazione di
salma è consentito l'impiego oltre che del telegrafo anche del telex
del telefax o di altro adeguato sistema telematico.
9. INDICAZIONI SU CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PER LE BARE.
CAUTELE PER I
TRASPORTI FUNEBRI OLTRE UNA CERTA DISTANZA.
VALVOLE O ALTRI DISPOSITIVI PER FISSARE O NEUTRALIZZARE I GAS DI
PUTREFAZIONE.
9.1.
I materiali da impiegare per la costruzione dei
contenitori atti al trasporto dei cadaveri devono assicurare la
resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e
l'impermeabilità del feretro (legno massiccio e lastra di zinco o
piombo quando richiesta). La cassa di legno può essere
indifferentemente interna o esterna a quella metallica anche se per
motivi estetici è invalso l'uso di disporla all'esterno.
La cassa metallica, deve essere ermeticamente chiusa mediante
saldatura (è permessa oltre alla saldatura a fuoco anche quella a
freddo) continua ed estesa su tutta la periferia della zona di
contatto degli elementi da saldare.
Per il trasporto oltre 100 km di feretri contenenti cadaveri
destinati alla inumazione è consentito il ricorso a particolari
cofani esterni a quello di legno di materiali impermeabili e con
adeguata resistenza meccanica a chiusura stagna eventualmente
riutilizzabili previa disinfezione, purché in possesso
dell'autorizzazione di cui all'art.31 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990.
Tale sistema è preferibile nel caso di trasporti di cadaveri di
persone morte di malattie infettive-diffusive destinati alla
inumazione.
L'art. 30 fornisce le specifiche tecniche da seguire per la
costruzione delle bare di legno.
Il criterio base è che ogni parete, sia essa più o meno estesa, con
funzioni di supporto o contenimento, deve essere costituita da tavole
di un solo solo pezzo nel senso della lunghezza, saldamente congiunte
con collante di sicura duratura presa. Nel senso della larghezza
possono essere utilizzate più tavole secondo quanto indicato
dall'art. 30.
Scompare quindi l'obbligo dell'incastro con anima o continuo
previsto nel precedente regolamento.
Con tali norme costruttive sono pertanto ammesse forme semplici
(cofano a pianta rettangolare), classiche (spallate a pianta
esagonale), elaborate (a pianta o sezione ottagonale a pareti bombate,
ecc.).
E' richiesto che lo spessore minimo del legno, a fondo intaglio, dopo
la lavorazione, sia di almeno 25 mm (20 mm se il cofano è destinato
ad inumazione).
E' ora prescritto che sia la cassa di legno che quella di metallo
devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del
coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta
costruttrice, laddove vi sia coincidenza fra costruttore e
fornitore-distributore.
Per i trasporti da un comune ad un altro comune si usano criteri
diversi per la confezione del feretro a seconda della distanza da
compiere e ciò, indipendentemente dal tipo di sepoltura prescelta.
Con l'art. 30 si è inteso stabilire in 100 km il discrimine fra l'uso
di una sola cassa (di legno) o della doppia cassa (legno e metallo).
I 100 km sono da intendersi come tragitto prevedibile, essendo alla
partenza necessario verificare il tipo di feretro da usarsi.
Cosicchè, pur potendo interpretare letteralmente la norma nel
senso di distanza da confine a confine di comune, purché uniti da
strada percorribile da carro funebre, sarà più pratico fare
riferimento alla distanza fra i due comuni, così come riportata da
carte stradali, intendendosi che detta interpretazione, oggettivamente
riduttiva, potrà essere temperata nell'applicazione pratica in
relazione all'ampiezza territoriale di ciascun comune.
La norma di cui all'art. 30/13 stabilisce l'impiego della sola
cassa di legno se la distanza da coprire nel trasporto funebre è inferiore ai 100 km.
Essa è pertanto da intendersi nel senso che non è da prevedere né
il controferetro metallico, né la cerchiatura con le liste di lamiera
di ferro di cui all'art. 30/11.
Oltre i 100 km, è d'obbligo la doppia cassa, anche se il feretro
è destinato ad inumazione o cremazione. Quella in legno sarà di
spessore minimo di 25 mm; quella di zinco di 0,660 mm e quella di
piombo di 1,5 mm.
Giunti a destinazione la cassa di zinco viene opportunamente
tagliata prima della inumazione, anche asportando temporaneamente, se
necessario, il coperchio della cassa di legno.
Sono pertanto, illegittime tutte quelle disposizioni che comunque
comportino nei casi in cui è prescritta la doppia cassa, un divieto
di utilizzazione di feretri con cassa metallica interna a quella di
legno.
Sotto i 100 km, viene usata una unica cassa solo se destinata ad
inumazione o cremazione. Per la inumazione e la cremazione, se il
trasporto è fuori del territorio del comune, si userà una cassa di
spessore non inferiore a 25 mm; per trasporti interni al comune
destinati ad inumazione lo spessore minimo è di 20 mm.
Per la tumulazione lo spessore minimo è sempre di 25 mm.
E' opportuno che per i cofani destinati all'inumazione o alla
cremazione vengano realizzati gli spessori minimi consentiti ed
essenze lignee tenere, facilmente degradabili.
Si richiama l'attenzione sul divieto ai sensi dell'art. 75/9, di
impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle
casse, nonché per le imbottiture interne.
9.2.
La funzione della cerchiatura del feretro di cui
all'art. 30/11 è quella di contenimento meccanico della cassa di
legno soggetta a pressione per rigonfiamento di quella interna
metallica (dovuta alle sovrappressioni per effetto dei gas di
putrefazione).
Ciò premesso si ritiene superflua la cerchiatura:
- qualora alla cassa metallica sia applicata ai sensi dell'art.
77, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990 una valvola o altro
dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas;
- se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da
contenitore rigido da trasporto.
9.3.
Si sottolinea inoltre l'obbligo di apporre sul feretro
una targhetta metallica, con l'indicazione di nome cognome, data di
nascita e di morte del defunto.
L'apposizione della targhetta metallica esterna è indipendente da
norme regolamentari comunali che prescrivano la presenza di apposita
medaglia in piombo, numerata progressivamente, da collocare assieme ai
feretro nella fossa in caso di inumazione.
Analogamente, è consigliabile che tale medaglia venga utilizzata
anche quando il feretro è destinato alla cremazione.
In tal caso la medaglia, numerata progressivamente, sarà di
materiale refrattario.
9.4.
In base all'art. 77 il Ministro della sanità, sentito
il Consiglio superiore di sanità, autorizza di volta in volta in
relazione ai singoli brevetti, l'uso di valvole o di altri dispositivi
idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas di putrefazione.
Le autorizzazioni già rilasciate precedentemente alla uscita del decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990 sono considerate
valide.
9.5.
Il Ministro della sanità con le procedure di cui
all'art. 31, in relazione all'evolversi del mercato, può consentire
per la costruzione delle casse e dei relativi accessori interni ed
esterni l'uso di materiali diversi da quelli oggi indicati,
prescrivendone le caratteristiche.
Detta autorizzazione è rilasciabile sia in forma singola (per
brevetto, soluzione tecnica presentata da ditte interessate) sia in
forma generale con l'indicazione dei nuovi materiali ammessi.
9.6. Pur non essendo fissato un tempo massimo entro cui
procedere alla inumazione o alla saldatura della cassa metallica,
obiettive ragioni di igiene, in dipendenza delle situazioni ambientali
e delle condizioni climatiche, suggeriscono la opportunità che in
ogni regolamento locale siano fissati tali limiti temporali con la
individuazione dell'autorità sanitaria incaricata del controllo.
9.7. La rispondenza del feretro alle
prescrizioni stabilite dall'art. 30
del decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990, nonché, in caso di
decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto
dagli articoli 18 e 25, e infine l'avvenuto trattamento
antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato
dall'unità sanitaria locale del luogo di partenza, unitamente alla
verifica della identità del cadavere.
Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo
contenuto, vi sarà apposto un sigillo.
Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla
certificazione di cui sopra.
10. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE. REDAZIONE
DEI PIANI REGOLATORI CIMITERIALI.
La superficie dei lotti di terreno destinata a campi di inumazione è individuabile come conseguenza del numero o di buche stimate
necessarie ai sensi dell'art. 58.
La novità sta nel fatto che il legislatore ha preso atto del netto
ridimensionamento della forma di sepoltura a sistema di inumazione.
Conseguentemente il calcolo dell'area occorrente non si farà più
sulla mortalità media dell'ultimo decennio, bensì sulle inumazioni
mediamente eseguite nell'ultimo decennio, aumentate del 50%.
Si abbia cura di calcolare l'incidenza delle aree destinate alla
reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da
esumazioni ordinarie o estumulazioni nonché di eventi straordinari
(quali epidemie, ecc.).
Oltre a tale minimo di legge occorre aggiungere lo spazio riservato
alle opere, servizi e sepolture private indicate all'art. 59, che
dovranno essere individuate in un apposito piano regolatore
cimiteriale, comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale
determinate ai sensi dell'art. 57 e le zone dove sono previste le aree
da concedere.
11. APPROVAZIONE DEI PROGETTI CIMITERIALI.
L'art. 55
del decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990 innova rispetto alla
norma preesistente (art. 53 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 803/1975) non prevedendo, per i progetti cimiteriali il
parere della commissione provinciale per i cimiteri che risulta in tal
modo abrogata per effetto dell'art. 108 dello stesso decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990.
Ora il procedimento di approvazione dei progetti, dovrà seguire in
base all'art. 52/2
del decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990, quanto specificato
dall'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie e successive
modificazioni e integrazioni (art. 3 della legge 21 marzo 1949, n.
101, art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1007, art. 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 850, nonché art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8).
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 8/1972 ha disposto il
trasferimento, tra l'altro, alle regioni a statuto ordinario delle
funzioni amministrative in materia di opere igieniche di interesse
locale (tra cui i cimiteri). Ciascuna regione disciplina pertanto la
materia con appositi atti legislativi.
Circa il parere del consiglio provinciale di sanità è la regione a
stabilire il nuovo organo e a dettare in merito i modi e i tempi di
esercizio dell'occorrente parere previsto dalla legge, tenuto conto
anche dell'art. 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento
delle autonomie locali.
Si rammenta inoltre che l'atto deliberativo consiliare di approvazione
del progetto, ai sensi dell'art. 53 della citata legge n. 142/1990,
dovrà riportare il visto di legittimità del segretario comunale,
nonché per la regolarità tecnica (aderenza ai disposti di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990) e contabile, i pareri
dei responsabili dei servizi.
L'atto deliberativo consiliare dovrà essere sottoposto al
controllo preventivo di legittimità in base all'art. 45 della legge
n. 142/1990.
12. INDICAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI CUSTODIA. REGISTRAZIONI
CON SISTEMI INFORMATICI.
Non è più fatto obbligo di prevedere in ciascun cimitero il
custode con relativo alloggio, bensì il servizio di custodia, inteso
come il complesso di operazioni amministrative di cui all'art. 52
del decreto
del Presidente della Repubblica n.285, nonché delle altre incombenze
che nelle diverse parti del decreto del Presidente della Repubblica
n.285/1990 a questo vengono specificatamente ascritte.
E' consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni
di cui all'art. 52
del decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990.
In tal caso i registri di cui all'art. 52 vengono stampati su
supporto cartaceo vidimato dal sindaco, numerato progressivamente, con
le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità.
Copia del supporto magnetico verrà consegnata ogni anno all'archivio
comunale con l'indicazione del tracciato dei records.
13. REVISIONE DI CRITERI COSTRUTTIVI PER I MANUFATTI A SISTEMA
DI TUMULAZIONE.
13.1.
Le norme sono state totalmente innovate.
Dal criterio seguito nel precedente decreto del Presidente della
Repubblica n. 803/1975, basato sulla fissazione dei minimi di spessore
delle pareti dei tumuli a seconda dei materiali impiegati, si è passati alla sola enunciazione dei requisiti richiesti:
- dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250
kg/mq) con verifica al rischio sismico, indipendentemente se la
struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi
prefabbricati;
- pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas;
- libertà nella scelta dei materiali da impiegare.
13.2.
Per le nuove costruzioni è preferibile che siano
garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri
non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza
m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di
tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla
parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9.
La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto
individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato
più lungo di m 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m 0,30.
Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere
inferiori rispettivamente a m 0,30, m 0.30 e m 0,50.
Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la
chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art.
76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro
materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
- E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di
urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro.
14. IMPIANTI DI CREMAZIONE. MODALITÀ PER AUTORIZZARE ED
ESEGUIRE LE CREMAZIONI. CINERARIO COMUNE E NICCHIE CINERARIE.
Data la profondità delle innovazioni si sono articolate le
indicazioni in tre sezioni: impianti di cremazione modalità per
autorizzare ed eseguire la cremazione cinerario comune e nicchie
cinerarie.
14.1. Impianti di cremazione.
Il decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, prevede
che la cremazione di un cadavere debba avvenire unicamente in
crematori costruiti all'interno dei cimiteri, soggetti alla vigilanza
del sindaco.
Le operazioni da effettuare riguardano:
a) ricezione del feretro, con controllo dell'autorizzazione al
trasporto, alla cremazione e alla sepoltura.
L'eventuale sosta in attesa della cremazione dovrà avvenire mediante
deposito del feretro nella camera mortuaria del cimitero;
b) immissione dell'intero feretro nel forno, in genere di seguito
al rito religioso o civile;
c) procedimento di cremazione eseguito dal personale incaricato;
d) raccolta delle ceneri in urna cineraria di materiale resistente
ed infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o
a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno
il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; l'urna deve
essere sigillata per evitare eventuali profanazioni;
e) consegna dell'urna cineraria da parte del personale addetto alla
cremazione, al responsabile del servizio cimiteriale;
f) redazione del verbale di consegna dell'urna all'incaricato del
trasporto. E' ora previsto che la redazione di tale verbale debba
essere effettuata dal responsabile del servizio cimiteriale (e quindi
non più dal concessionario come stabiliva il decreto del Presidente
della Repubblica n. 803/1975) in triplice copia, di cui una resta al
responsabile stesso per la conservazione, una rilasciata a colui che
prende in consegna l'urna e la terza da trasmettere all'ufficio di
stato civile del comune nel quale è avvenuto il decesso.
Entro trenta giorni dovrà essere trasmessa al servizio cimiteriale
del comune di decesso fotocopia del verbale, per la raccolta dei dati
da inoltrare periodicamente a fini statistici e finanziari.
La cremazione è da considerare servizio pubblico in virtù del
combinato disposto dell'art. 12, quarto comma, del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29
ottobre 1987, n. 440 e dall'art. 26-bis del decreto-legge 28 dicembre
1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio
1990, n. 38.
Da queste norme, nonché dall'art. 343 del testo unico delle leggi
sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e dal decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990 si trae che non è
obbligo del comune provvedere a dotare ogni cimitero dell'impianto di
cremazione, ma solo facoltà dello stesso. E' comunque preferibile
valutare soluzioni di gestione individuate dalla legge 8 giugno 1990,
n. 142, commisurate su bacini di scala provinciale.
L'art. 78 del decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990 demanda a chi
costruisce l'impianto l'onere di produrre la documentazione di
regolarità delle emissioni in atmosfera e affida chiaramente la
competenza a deliberare i progetti di costruzione dei crematori al
consiglio comunale.
Restano pertanto in essere le situazioni storiche consolidate, ma
dal 27 ottobre 1990 la titolarità ad impiantare nuovi crematori potrà essere solo dei comuni interessati.
14.2. Modalità per autorizzare ed eseguire la cremazione.
La cremazione di un cadavere è subordinata all'autorizzazione del
sindaco del comune nel quale è avvenuto il decesso, ai sensi
dell'art. 79
del decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990.
Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in
precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio
dell'autorizzazione è competente il sindaco del luogo ove è sepolta
la salma.
Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione l'ufficio che
istruisce la pratica, è tenuto a verificare la presenza di:
1) documento nel quale sia espressa la volontà della cremazione.
Tale documento può consistere in uno dei tre seguenti:
1.1) disposizione testamentaria (testamento in forma olografa o
reso e depositato presso un notaio);
1.2) atto scritto con sottoscrizione autenticata (vedasi art.79/3
del decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990) dal quale risulti la
volontà del coniuge o parente più prossimo individuato secondo gli
articoli 74 e seguenti del codice civile, che, in assenza di volontà contraria del de cuius, intende dar corso alla cremazione della salma
di che trattasi;
1.3) dichiarazione di volontà di essere cremato in carta libera e
datata, sottoscritta di proprio pugno (o se questi non sia in grado di
scrivere, confermata da due testimoni) dall'iscritto ad una
associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della
cremazione dei cadaveri dei propri associati. La dichiarazione deve
essere convalidata dal presidente dell'associazione mediante
l'attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa fino
all'ultimo istante di vita dell'associato.
2) certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico
necroscopo, con firma autenticata dal funzionario incaricato, o da chi
da lui delegato, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta
a reato.
3) nei casi di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione
del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
La cremazione dei cadaveri di persone decedute prima del 27 ottobre
1990 è possibile in esecuzione delle procedure previste dal
precedente decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n.
803 (e quindi solo per espressa volontà del de cuius).
La cremazione dei cadaveri di persone decedute successivamente alla
data di entrate in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990 è consentita, a
richiesta degli interessati, con la produzione delle documentazioni di
cui sopra, anche per salme provenienti da esumazione ed estumulazione.
E' consentita altresì a seguito di dichiarazione postuma del
coniuge o parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e
seguenti del codice civile, nella quale si dia atto di essere a
conoscenza che fino al momento del decesso vi è stata la volontà,
espressa verbalmente, dal de cuius di essere cremato.
La manifestazione di volontà di cui all'art. 79, se resa dal
coniuge o parenti più prossimi, deve essere espressa con atto scritto
reso avanti a notaio o pubblico ufficiale abilitato, ai sensi
dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che ne autentica la/e
firma/e.
L'art. 77 del codice civile riconosce vincoli di parentela entro il
sesto grado, con la prevalenza della volontà del coniuge.
Sussistono alcune situazioni, in relazione alla ipotesi individuata
al punto 1.2) che precede, e cioè nel caso di dichiarazione di volontà
del coniuge o dei parenti più prossimi:
- condizione essenziale è che il de cuius non abbia espresso per
iscritto contrarietà alla cremazione;
- è prevalente la volontà del coniuge se in vita;
- se invece hanno titolo i parenti, occorre la volontà congiunta
di quelli in grado più prossimo.
A migliore precisazione si riportano alcune modalità di
comportamento a fronte di particolari casi, quali:
1) Dichiarazione del coniuge in stato di separazione.
Se la sentenza di separazione non è passata in giudicato -- vale a
dire, se non esiste sentenza di divorzio -- è al coniuge che viene
riconosciuto il diritto di espressione di volontà.
2) Dichiarazione del coniuge il cui matrimonio venne contratto in
seconde nozze. Ha facoltà esclusiva di esprimersi.
3) Dichiarazione dei genitori e dei figli del de
cuius.
In mancanza del coniuge, il primo grado è quello dato dai genitori
e dai figli. Nei casi di soli genitori è necessaria la manifestazione
della volontà (congiunta o con atti separati) di entrambi, laddove
siano in vita. Nel caso di concorrenza di genitori e di figli del de
cuius, trovandosi essi sullo stesso piano, è necessaria la
manifestazione di volontà di tutti gli interessati. Nel caso che uno
o più dei figli del de cuius sia minore, si rimanda al successivo
punto 4).
Ove il de cuius sia minore, la manifestazione di volontà alla
cremazione deve essere espressa da entrambi i genitori congiuntamente.
Si ha espressione congiunta di volontà anche quando sia resa con atti
separati.
4) Dichiarazione di minore.
Il minore non è legittimato a rendere le dichiarazioni di volontà
concernenti la cremazione in quanto privo di capacità di agire (art.
2 del codice civile). Quando un minore si trovi nella condizione di
soggetto tenuto alla manifestazione della volontà alla cremazione,
tale volontà deve essere manifestata da chi ne ha la rappresentanza
(art. 320 del codice civile), cioè dai genitori congiuntamente o da
quello di essi che ne ha la potestà in via esclusiva (articoli 155,
317 e 317-bis del codice civile) o del tutore (articoli 357 e seguenti
del codice civile).
5) Dichiarazione di un interdetto.
Se l'interdizione risulta da sentenza passata in giudicato, il
soggetto è privo della capacità di agire e non potrà rendere alcuna
manifestazione di volontà, ma in suo luogo potrà farlo il tutore
(art. 424 del codice civile).
14.3.
Cinerario comune e nicchie cinerarie.
Nel cimitero dove è situato l'impianto di cremazione deve essere
predisposto un edificio per accogliere le urne cinerarie.
Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie
vengono stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria, anche
se l'ingombro minimo è stato individuato al precedente punto 13.2).
Data l'attuale scarsa diffusione della cremazione, generalmente
vengono utilizzati gli ossarietti anche come nicchie cinerarie per
evitare la costruzione di edifici cimiteriali con basse richieste di
concessione.
Le urne possono anche essere collocate in appositi spazi dati in
concessione ad enti morali o privati.
Le tariffe che questi enti morali o privati dovessero applicare per
la conservazione delle urne devono essere tali da osservare quanto
previsto dall'art. 92/4 e cioè le concessioni anzidette non devono
essere fatte oggetto di speculazione e di lucro. Il consiglio comunale
deve vigilare su tali tariffe.
Novità sostanziale è data dall'obbligo della realizzazione in
ogni cimitero di un cinerario comune.
Tale edificio, manufatto o costruzione, deve essere adatto per la
raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri.
Si tratta pertanto di un manufatto nel quale vengono disperse,
preferibilmente attraverso un rito apposito, le ceneri provenienti
dalla cremazione delle salme per le quali sia stato espresso in vita
la volontà del de cuius di scegliere tale forma di sepoltura.
Nel cinerario comune vengono raccolte pure le ceneri nei casi di
disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura dell'urna
cineraria.
Cosicché l'urna cineraria sarà aperta alla presenza di un
incaricato del cimitero, per provvedere alla dispersione delle ceneri
all'interno del manufatto (cinerario comune); le ceneri rimarranno in
forma indistinta.
Tale forma di sepoltura è gratuita.
Si ritiene comunque accoglibile la domanda da parte degli aventi
titolo per la collocazione di urne cinerarie in cinerario comune. Ogni
comune stabilirà l'importo della tariffa corrispondente.
15. SOSTANZE E MATERIALI CHE SI RINVENGONO IN OCCASIONE DI
OPERAZIONI CIMITERIALI.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975 prevedeva
che gli avanzi di indumenti, casse, ecc., provenienti da esumazioni
dovessero essere inceneriti sul posto, quindi in ogni cimitero.
I restanti rifiuti provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc.) erano soggetti
alle norme vigenti per i rifiuti solidi urbani.
Col decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990, in base all'art. 85,
comma 2, viene introdotto il principio che tutti i rifiuti risultanti
da attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e
devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
La ratio del provvedimento è quella di consentire la raccolta ed
il trasporto dei rifiuti speciali cimiteriali per l'avvio ad
incenerimento, reinterro e solo, eccezionalmente in adeguata
discarica.
I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali
lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come
tali smaltiti.
Si premette che:
per cadavere si intende: <<il corpo umano rimasto privo delle
funzioni cardiorespiratoria e cerebrale>>.
Con lo stesso termine si indica <<il corpo in decomposizione
e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli>>;
per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici
trasformativi>>.
Le sostanze ed i materiali che si rinvengono in occasione delle
operazioni cimiteriali sono così identificati e trattati, ai sensi di
quanto previsto dal citato art. 85/2
del decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990:
a) resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del
feretro e avanzi di indumento: si tratta di rifiuti speciali da
avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni
occorrenti in idoneo impianto di incenerimento, reinterro e solo
eccezionalmente in adeguata discarica;
b) resti mortali: in presenza di impianto di cremazione del comune
si può precedere alla cremazione di tali resti, laddove non sia
dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.
E' facoltà di ogni comune nel cui territorio non sia presente un
impianto di cremazione convenzionarsi o consorziarsi perché tali
resti mortali vengano avviati all'impianto di bacino.
In caso contrario si continuerà ad inumare detti resti mortali in
cimitero.
16. RISTRUTTURAZIONE DI CIMITERI ESISTENTI E PRESCRIZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 106 DEL decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990.
Con l'art.106 del decreto del Presidente della Repubblica
n.285/1990 il Ministro della sanità
sentito il Consiglio superiore di sanità e d'intesa con l'autorità
sanitaria locale può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per
la costruzione dei nuovi cimiteri, e la migliore utilizzazione delle
strutture cimiteriali esistenti.
Ciò può consentire maggiore flessibilità nel recupero di posti
salma oggi non utilizzabili che, in futuro, potrebbero divenire
oltremodo importanti in vista dell'incremento di sepolture annue
atteso, secondo le proiezioni ISTAT, dopo il duemila.
In particolare saranno esaminate dal Consiglio superiore di sanità le proposte di utilizzazione di loculi per la tumulazione in strutture
preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica n.285/1990, privi di spazio
esterno libero per il diretto accesso al feretro.
In allegato sono precisate le modalità per la presentazione delle
proposte di applicazione dell'art. 106
con l'indicazione della documentazione tecnica di supporto alla
richiesta e gli indirizzi allo stato dell'arte sulle soluzioni
tecnologiche adottabili.
(Seguono le firme)
MOD. 1
Dati generali
Comune di ...................... Prov. .......................
Cimiteri comunali esistenti n. ...... di cui attività n. .....
Data di ultimo aggiornamento del piano regolatore cimiteriale
............
Dati demografici
Anno |
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Popolazione |
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Mortalità |
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Note per la compilazione.
Serie di dieci anni a ritroso partendo dall'ultimo per il quale
sono disponibili i dati ufficiali ISTAT concernenti i residenti. La
popolazione è calcolata come media del dato di inizio e fine anno.
Dati sepolture annue
Dati operazioni cimiteriali annue
Anno |
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Esumazione andate a buon fine |
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Estumulazioni andate a buon fine |
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Esumazioni con reinumazione |
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Estumulazioni con ritumulazione |
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Esumazioni con cremazioni resti mortali |
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Estumulazioni con cremazioni resti mortali |
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Estumulazioni con inumazione |
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Totale operazioni cimiteriali |
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Note per la compilazione:
Riportare la serie degli ultimi tre esercizi conclusi.
Il sindaco
..............................
Il responsabile dei servizi cimiteriali
.........................................
MOD. 2
Dati generali concernenti i cimiteri per i quali si richiede
l'autorizzazione
Comune di ...................... Prov. ................
Cimiteri interessati (*)
..............................................................................................
.......................................................
.........................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Cimiteri comunali interessati n. ..... su n. ..... in attività
(*) Riportare il nome identificativo dei cimiteri interessati.
Dati sepolture
Anno |
|
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Inumazione di feretri in campo comune |
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Altre inumazioni di feretri |
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Tumulazione di feretri in loculo |
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Tumulazione di feretri in tomba privata |
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Deposito temporaneo di feretri |
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Tumulazione di urne cinerarie in loculo |
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Tumulazione di urne cinerarie in tomba privata |
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Dispersione ceneri in cinerario comune |
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Totale sepolture |
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Dati operazioni cimiteriali annue
Anno |
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Esumazione andate a buon fine |
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Estumulazioni andate a buon fine |
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Esumazioni con reinumazione |
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Estumulazioni con ritumulazione |
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Esumazioni con cremazioni resti mortali |
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Estumulazioni con cremazioni resti mortali |
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|
Estumulazioni con inumazione |
|
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Totale operazioni cimiteriali |
|
|
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Note per la compilazione
Il quadro è da compilare unicamente laddove i dati non coincidono con
quelli di cui al mod. 1 in quanto i cimiteri interessati sono una
parte di quelli in attività.
Il sindaco
................................
Il responsabile dei servizi cimiteriali
............................................
MOD. 3
Zone da ristrutturare
Comune di .................. Prov. ....................
In allegalo si trasmette planimetria in scala 1:500 dei cimiteri
di:
.......................................................
.......................................................
.......................................................
con riportate, secondo le velature di cui in legenda, le zone
interessate distinte, laddove possibile e noto, per tipologie
prevalenti.
Per ciascuna tipologia prevalente si è unita pianta e sezione in
scala 1:50 con l'indicazione dello stato di fatto, del numero di posti
salma autorizzabile e le caratteristiche di spessore e materiale da
adottare per la separazione fra i posti salma.
Il numero stimato di posti salma ottenibili dalla utilizzazione delle
strutture cimiteriali, assomma in totale a n. ........ così distinto
per cimitero:
............... n...... ............... n......
............... n...... ............... n......
............... n...... ............... n......
............... n...... ............... n......
............... n...... ............... n......
............... n...... ............... n......
............... n...... ............... n......
............... n...... ............... n......
Il sindaco
...........................
Il responsabile dei servizi cimiteriali
.........................................
MOD. 4
Criteri da adottare nella ristrutturazione cimiteriale
Comune di ..................... Prov. .............
In relazione alle diverse situazioni analizzate, questa
Amministrazione si impegna ad emanare apposita ordinanza sindacale
attuativa, una volta autorizzata dal Ministro della sanità, ai sensi
dell'art. 106 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, la
deroga per le strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in
vigore del regolamento.
Per le tipologie individuate analiticamente riportate nei disegni
allegati si propone l'adozione dei seguenti criteri di intervento:
Per tumuli preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 senza uno
spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, è consentita
la tumulazione di feretri purché vengano osservate le seguenti
prescrizioni:
1. Divieto di iniziare la utilizzazione dei tumuli interessati alla
deroga prima di due anni dalla data dell'ultima tumulazione.
Per le successive tumulazioni non si prescrivono limiti temporali.
2. Gli spazi interni alle tombe, sia che si sviluppino in
orizzontale che in verticale, devono essere tali da consentire il
recupero di un numero di posti salma contigui non eccedenti i sei.
3. Garanzia dell'impermeabilità dei feretri che dovranno essere
tumulati. A tal fine si indicano le seguenti linee guida:
3.1. Spessore della cassa di zinco non inferiore a quello
corrispondente al laminato del n. 13 secondo le norme UNI.
Sia il fondo che il coperchio della cassa di zinco dovranno essere
realizzati con l'impiego di un unico nastro metallico, con le
piegature di testa e piedi saldate secondo quanto previsto dal terzo
comma dell`art. 30
del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Per le
casse di zinco esterne utilizzate negli avvolgimenti e per quelle
interne "fuori misura" è consentito l'uso di due nastri
metallici, congiunti anch'essi con la saldatura di cui al citato terzo
comma dell'art. 30 decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285.
Sia sul fondo che sul coperchio della cassa di zinco il fornitore
dovrà imprimere, in modo ben visibile, il numero di laminato
corrispondente alle norme UNI per lo spessore utilizzato.
3.2. Neutralizzazione degli effetti delle eventuali percolazioni di
liquami cadaverici con l'inserimento dentro la cassa metallica di
vaschetta di materiale impermeabile contenente idonee sostanze
antisettiche favorenti la loro solidificazione>>.
Note per la compilazione.
Si è lasciata la possibilità da parte dell'Amministrazione di
proporre al punto 3 diverse soluzioni in relazione alle situazioni
locali nonché agli usi propri di ciascuna zona e alle peculiarità dell'intervento.
Il sindaco
.................................
Il responsabile dei servizi cimiteriali
.............................................
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